CORREZIONI DELLE DICHIARAZIONI REDDITI ENTRO IL 25 o 31 OTTOBRE 2025

 

Per il periodo di imposta 2024 ed anche 2023 con sanzione ridotta

 

Entro il mese di ottobre è possibile adempiere alla presentazione dei modelli dichiarativi: 730 integrativo o modello Redditi, da presentare con modalità telematica, per dichiarate i redditi del 2024. E’ anche possibile presentare la dichiarazione dei Redditi per l’anno 2023, nel caso di dimenticanza o di omissione, beneficiando delle sanzioni ridotte.

 

Gli errori nella dichiarazione possono essere corretti in vari modi, a ciascuno dei quali corrisponde una diversa modalità di presentazione e diverse conseguenze operative, anche in funzione del tipo di errore che si vuole sanare. Due sono le prossime scadenze: il 25 ottobre (differito al 27 ottobre) per il modello 730 e il 31 ottobre per il modello Redditi.

 

Presentazione del modello 730 integrativo entro il 25 ottobre 2025

Coloro che, dopo avere presentato il modello 730 nei termini (entro il 30 settembre 2025), si accorgono di errori od omissioni, possono rimediare in vari modi. Quello più immediato, in caso di errori da cui derivano un maggiore credito o un minore debito, è presentare al Caf o professionista una dichiarazione integrativa entro il 25 ottobre, così da consentire la trasmissione all’Agenzia delle Entrate entro il 10 novembre. Se, invece, gli errori comportano un minore credito o un maggiore debito, l’unica soluzione è presentare un modello Redditi PF correttivo del 730.

Se il contribuente si accorge di non aver fornito tutti i dati per identificare il sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio, può presentare entro il 25 ottobre un modello 730 integrativo ad un Caf o professionista, anche in caso di assistenza precedentemente prestata dal sostituto, non è possibile la presentazione online tramite la precompilata.

 

Presentazione del modello Redditi entro il 31 ottobre 2025

I contribuenti fiscalmente residenti in Italia, siano questi persone fisiche, titolari o meno di partita Iva, società di capitali o enti non commerciali, sono tenuti alla presentazione della dichiarazione dei Redditi per l’anno d’imposta 2024 entro la scadenza del 31 ottobre 2025.

Per i contribuenti titolari di partita Iva, il termine ordinario per l’invio del modello Redditi è il medesimo anche per la presentazione della dichiarazione Irap, ove il contribuente risulti soggetto all’applicazione dell’imposta.

Per i soggetti Ires il termine di presentazione del modello Redditi cade l’ultimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta, per i soggetti che presentano un periodo di imposta coincidente con l’anno solare, mentre non interessano le dichiarazioni presentate in occasione di operazioni straordinarie (liquidazioni, trasformazioni, fusioni, scissioni, ecc.), che continuano a seguire, quanto a termini di presentazione delle dichiarazioni, le specifiche previsioni contenute negli artt. 5 e 5-bis del D.P.R. 322/1998.

 

Correzione dei redditi dichiarati per il 2024

Nel caso in cui il contribuente fosse in possesso di ulteriore documentazione relativa al periodo d’imposta 2024 (oneri deducibili/detraibili, redditi, etc.) in precedenza non considerata o non dichiarata, entro la prossima scadenza del 25 o 31 ottobre 2025 sarà possibile correggere le informazioni contenute nei modelli dichiarativi 730 o Redditi 2025, cosicché la dichiarazione possa essere correttamente presentata.

Allo stesso modo sarà ancora possibile, entro tale data, predisporre la dichiarazione dei Redditi per il 2024 qualora in precedenza si sia ritenuto di non presentarla. L’invio delle dichiarazioni entro il termine ordinario di presentazione evita l’applicazione delle sanzioni previste per l’omessa o tardiva (quest’ultima possibile nei 90 giorni successivi alla scadenza ordinaria) presentazione della dichiarazione. Saranno solo applicabili le sanzioni da ravvedimento operoso per i versamenti d’imposta non effettuati, qualora dalla dichiarazione dovesse risultare un debito d’imposta.

 

Integrazione dei redditi di anni precedenti

Sempre entro il prossimo 31 ottobre 2025 sarà possibile integrare anche le dichiarazioni dei Redditi relative a periodi d’imposta precedenti. Ad esempio, qualora il contribuente dovesse recuperare la documentazione relativa ad un onere deducibile o detraibile pagato nel 2022, potrà presentare il modello Redditi PF 2023 integrativo e indicare in esso il credito vantato.

Analoga integrazione è possibile anche nel caso in cui vi sia la necessità di presentare una dichiarazione che riporta un maggior reddito o una maggiore imposta; in tal caso sarà possibile azionare la disciplina del ravvedimento operoso, riducendo le sanzioni dovute, per sanare insufficienti versamenti effettuati in relazione a tale annualità.

 

Investimenti all'estero

Il quadro W del modello 730 o RW del modello Redditi deve essere compilato, ai fini del monitoraggio fiscale, dalle persone fisiche residenti in Italia che detengono investimenti all’estero e attività estere di natura finanziaria a titolo di proprietà o di altro diritto reale, indipendentemente dalle modalità della loro acquisizione; la compilazione di tale quadro permette anche di dichiarare, ove dovuto, il debito relativo all’imposta sul valore degli immobili all’estero (Ivie), all’imposta sul valore dei prodotti finanziari dei conti correnti detenuti all’estero (Ivafe) e all’imposta sostitutiva per le cripto attività (Ic o Ivaca).

Qualora non fosse già stato fatto, coloro che detengono investimenti all’estero alla data del 31 dicembre 2024, sia finanziari (conti correnti, libretti di risparmio detenuti all’estero, partecipazioni in società estere), che patrimoniali (immobili, imbarcazioni, oggetti d’arte) o investimenti in criptovalute o cripto attività, sono invitati a comunicarlo tempestivamente allo Studio al fine di inserire il dato nella dichiarazione che sarà inviata entro il prossimo 31 ottobre 2025.

Anche le cessioni di valute estere accreditate su depositi e conti correnti concorrono a formare reddito, a norma dell’art. 67, co. 1-ter, se nel periodo d’imposta la giacenza dei depositi complessivamente intrattenuti dal contribuente, calcolata secondo il cambio vigente all’inizio del periodo di riferimento, sia superiore a 51.645,69 euro per almeno sette giorni lavorativi continui.

La legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024) ha nuovamente consentito di rivalutate le cripto attività, con la possibilità di assumere, ai fini del calcolo delle plusvalenze imponibili ai sensi dell’art. 67, co. 1 let. c-sexies) del Tuir, il valore delle cripto-attività alla data del giorno 1° gennaio 2025, in luogo del costo o del valore di acquisto, al fine di ridurre il carico fiscale sulle plusvalenze future. Per rideterminare il costo fiscale si calcola un’imposta sostitutiva nella misura del 18% sul valore rivalutato, da versare entro il 30 novembre 2025 o in tre rate annuali (2025, 2026 e 2027), maggiorate degli interessi al 3% annuo. La rivalutazione onerosa non consente il realizzarsi di minusvalenze utilizzabili.

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Sanzione ridotta e ravvedimento operoso

E’ possibile sanare spontaneamente la violazione mediante ravvedimento operoso previsto dall’art. 13 del D.Lgs. 472/97, integrato dalla L. 90/2014 (Legge di Stabilità per il 2015) e modificato dal D.Lgs. 158/2015, che ha previsto la riduzione dal 30% al 15% della sanzione “per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni”. Il decreto Sanzioni (D.Lgs. 87/2024, art. 3 co. 1, let. g) ha apportato rilevanti novità in materia di sanzioni, modificando l’istituto del ravvedimento operoso, alle violazioni commesse dal 1.09.2024, con la riduzione della sanzione dal 30% al 25% e l’eliminazione della differente sanzione tra ciò che viene regolarizzato prima di 2 anni dalla violazione e ciò che viene regolarizzato dopo 2 anni, con la riduzione unica a 1/7. Le nuove sanzioni sono nelle seguenti misure:

ð ravvedimento sprint col 0,083% giornaliero (1/10 di 12,5% : 15) se la regolarizzazione viene eseguita entro i 14 gg. dalla scadenza, oltre gli interessi legali su base annua del 2,5% dal 01/01/2024 e del 2% dal 01/01/2025;

ð ravvedimento breve col 1,25% (1/10 del 12,5%) se la regolarizzazione viene eseguita entro i 30 gg. dalla scadenza, oltre gli interessi legali su base annua del 2,5% dal 01/01/2024 e del 2% dal 01/01/2025;

ð ravvedimento intermedio entro 90 giorni col 1,39% (1/9 del 12,5%) se la regolarizzazione viene eseguita entro i 90 gg. dalla scadenza, oltre gli interessi legali su base annua del 2,5% dal 01/01/2024 e del 2% dal 01/01/2025;

ð ravvedimento lungo col 3,125% (1/8 del 25%) se la regolarizzazione viene eseguita oltre i 90 gg. dalla scadenza, ma entro la dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale la violazione è stata commessa, oltre gli interessi legali su base annua del 2,5% dal 01/01/2024 e del 2% dal 01/01/2025;

ð ravvedimento biennale o oltre col 3,57% (1/7 del 25%) se la regolarizzazione viene eseguita sia entro che oltre due anni dalla dichiarazione annuale nel corso del quale la violazione è stata commessa, oltre gli interessi legali su base annua del 2,5% dal 01/01/2024 e del 2% dal 01/01/2025;

ð € 25,00 (1/10 del minimo) per la presentazione tardiva della dichiarazione, se presentata con ritardo non superiore a 90 giorni; se vi sono più dichiarazioni da regolarizzare tardivamente (esempio modello Redditi e Irap), si applicano distinte sanzioni (minimo 258,00 : 10 arrotondato a € 25,00 x 2 dichiarazioni), utilizzando il codice 8911.

ð € 27,80 (1/9 del minimo) per la presentazione tardiva della dichiarazione integrativa, se presentata con ritardo non superiore a 90 giorni, non configurandosi la fattispecie di dichiarazione infedele (circolare 42/E/2016), utilizzando il codice 8911.

Condizione affinché si possa applicare il ravvedimento operoso è la contestuale regolarizzazione del tributo nonché delle sanzioni ridotte e degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera.

 

Dichiarazione omessa per l'anno 2023

Vi è poi ancora unaltra fattispecie, per regolarizzare le omesse dichiarazioni per i redditi del 2023.

In caso di presentazione della dichiarazione (omessa) per i redditi del 2023 entro il termine di presentazione della dichiarazione del periodo d’imposta successivo, prima di qualunque attività di accertamento di cui il contribuente abbia avuto formale conoscenza, le sanzioni previste sono ridotte:

Ÿ da euro 150 ad euro 500 se non sono dovute imposte;

Ÿ dal 60% al 120% dell’ammontare delle imposte dovute, con un minimo di euro 200.

Se la dichiarazione è omessa, le sanzioni non possono essere spontaneamente regolarizzate mediante l’istituto del ravvedimento operoso.

 

Dichiarazione integrativa e richiesta di rimborso

Negli ultimi anni è stata introdotta la possibilità per il contribuente di presentare una dichiarazione integrativa con l’esclusivo fine di trasformare la richiesta di rimborso dell’eccedenza d’imposta in credito da utilizzare in compensazione. In tal caso occorre barrare la casella “Dichiarazione integrativa (art. 2, co. 8-ter, D.P.R. n. 322/1998)”.

Tale possibilità è consentita fino a 120 giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione e sempre che il rimborso non sia stato già erogato, anche solo in parte.

E’ possibile però avvalersi della dichiarazione integrativa, sia essa in aumento o in diminuzione, esclusivamente se è stata validamente presentata quella originaria.

 

Dichiarazione tardiva entro il 29 gennaio 2026

Scaduti i termini ordinari di presentazione della dichiarazione (31 ottobre 2025), il contribuente può ancora rettificare o integrare la dichiarazione dei Redditi relativa al 2024, presentando una nuova dichiarazione entro il 29.01.2026, completa di tutte le sue parti.

 

Avvertenze e verifiche

Si invita pertanto a voler attentamente valutare la propria situazione, riflettendo se con riferimento al periodo d’imposta 2024 o precedenti, non si sia dimenticato di dichiarare un eventuale reddito percepito o documentare una spesa tralasciata e, per tale motivo, non sia stata compilata e trasmessa la dichiarazione dei redditi.

Si pensi, ad esempio, a un contratto di locazione iniziato nel corso del 2024, ovvero a un reddito occasionale percepito in tale anno, o ancora alla presenza di più CU con redditi non conguagliati; nelle situazioni dubbie si invita a contattare lo Studio per verificare la necessità di presentare, ancorché tardivamente, la dichiarazione dei redditi.

 

 

14/10/2025

 

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Studio Ansaldi srl – corso Piave 4, Alba (CN)

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